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Linee Guida Impianti Rinnovabili
3 ottobre prossimo, le linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonte rinnovabile, in attuazione dell’art. 12 del D.lgs 387/03. Le Regioni avranno 90 giorni di tempo per uniformarsi al disposto delle Linee Guida. Le nuove procedure prevedono una “autorizzazione unica” rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata. Gli impianti più piccoli (impianti fotovoltaici fino a 20 kW; a biomassa fino a 1000 kW; eolici fino a 60 kW, idroelettrici fino a 100 kW) saranno realizzabili con una Denuncia di Inizio Attività (DIA). Impianti di dimensioni minori saranno considerati “attività di edilizia libera” e potranno essere realizzati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori.per l’autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonte rinnovabile, in attuazione dell’art. 12 del D.lgs 387/03. Le Regioni avranno 90 giorni di tempo per uniformarsi al disposto delle Linee Guida. Le nuove procedure prevedono una “autorizzazione unica” rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata. Gli impianti più piccoli (impianti fotovoltaici fino a 20 kW; a biomassa fino a 1000 kW; eolici fino a 60 kW, idroelettrici fino a 100 kW) saranno realizzabili con una Denuncia di Inizio Attività (DIA). Impianti di dimensioni minori saranno considerati “attività di edilizia libera” e potranno essere realizzati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori.

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servono nuovi target per il fotovoltaico in Italia
ha dichiarato il presidente di Ises Italia,Giovan Battista Zorzoli all'indomani dell'annuncio - da parte dela GSE - che verso la fine del 2011 potrebbe essere raggiunto, con nove anni di anticipo, il target di 8.000 MW. Un obiettivo, spiega Zorzoli, che il Piano di Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili aveva fissato al 2020 per gli impianti fotovoltaici e il cui raggiungimento anticipato, rappresenta la conferma di un fenomeno mondiale. Dovunque, indipendentemente dal meccanismo di incentivazione e dalla sua entità - questa la tesi del presidente dell'Ises - lo sviluppo del fotovoltaico ha regolarmente superato le previsioni considerate più ottimistiche. E' anche la conferma di quanto fossero conservative le indicazioni contenute nel documento di commento alla proposta di Piano di Azione Nazionale inviato nel giugno dello scorso anno a Governo e Parlamento da sedici associazioni attive nel settore delle rinnovabili, coordinate da Ises Italia, dove quale obiettivo per il fotovoltaico nel 2020 si indicava un minimo di 15.000 MW e 18.000 MW come "valore realisticamente raggiungibile". Indicazioni viceversa neglette, visto che il Piano definitivo confermò l'obiettivo di 8.000 MW al 2020. A questo punto, come suggerisce anche il GSE, occorre prevedere nuovi e più avanzati target per il 2020, per non rallentare lo sviluppo di un settore che, al di là dei risultati conseguiti in termini energetici, rappresenta ormai una realtà economico-produttiva e occupazionale che attraverso il gettito fiscale restituisce al Paese una parte importante delle incentivazioni ricevute e di anno in anno aumenta il valore aggiunto creato in Italia. In questo contesto va riesaminata la questione degli incentivi. Nel merito Zorzoli ribadisce il sostegno a "sostituire l'ipotesi di adeguamento triennale degli incentivi con un meccanismo permanente per il loro adeguamento, correlato a parametri certi, come l'andamento dei costi a livello europeo delle singole tecnologie, del prezzo del kWh nel caso elettrico e del gas in quello termico, da definire all'interno del processo di revisione complessiva degli incentivi". ...


Bando per bonifica amianto e fotovoltaico in Emilia Romagna
, ha stanziato 9 milioni di euro per progetti di riqualificazione ambientale attivati nelle piccole e medie imprese del territorio regionale. Il bando, reso pubblico nel BUR n. 14 del 27 Gennaio scorso, stabilisce l'entità e le modalità d'accesso a tali contributi. Quest'ultimi risultano essere di proporzione variabile tra il 30 ed il 45% dell'investimento previsto e riferibili a tre tipologie di interventi realizzabili "in edifici, immobili e/o stabilimenti in cui si svolgono attività lavorative". Nell specifico questi risultano essere: a)rimozione e smaltimento di manufatti in cemento-amianto; b)coibentazione degli edifici climatizzati; c)installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici di nuova fabbricazione. Relativamente agli interventi di coibentazione ed installazione di impianti fotovoltaici, l'incentivo viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto. Se la tipologia di lavoro riguarda un intervento finalizzato alla rimozione dell'amianto, è stabilito che il beneficiario debba restituire, a partire dall'anno successivo a quello dell'erogazione del saldo, il 50% dell'importo ricevuto ad un tasso di interesse dello 0,50%. I progetti, dei quali si richiede il contributo alla Regione, devono prevedere un investimento minimo di 100mila euro; ed il contributo massimo per beneficiario non può in ogni caso superare i 150mila euro. Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna. Le domande possono essere presentate dal 1° aprile 2011 alle ore 16.00 del 2 maggio 2011. ...


Certificati verdi 2011: quantificato il prezzo cessione energia
ma i suoi contenuti sono stati resi noti soltanto la fine della settimana scorsa: il vertice aveva come obiettivo principale quello di determinare con precisione il valore medio del prezzo con cui cedere l’energia elettrica, in base a quanto disposto dal Decreto legislativo 387 del 2003 (si tratta dell’attuazione della direttiva comunitaria 77 del 2001, relativa alla promozione dell’elettricità derivante da fonti rinnovabili nel mercato interno). L’importanza è evidente, visto che tramite queste scelte si è potuto quantificare il prezzo di collocamento all’interno del cosiddetto “mercato dei certificati verdi”. Tenendo conto di tutti i provvedimenti e delle deliberazioni che sono stati adottati fino al 2009 in questo ambito e considerando che per determinare questa stessa tariffa per gli anni successivi al 2008, il valore medio è stato reso pari alla media aritmetica dei prezzi zonali orari (quelli stabiliti giorno per giorno dalle dinamiche della Borsa Elettrica), l’Autorità è stata in grado di calcolare il prezzo relativo allo scorso anno. La delibera è molto chiara e mette in luce come il valore medio debba essere pari a 67,18 euro per ogni MWh. I certificati verdi consentono di incentivare le fonti rinnovabili e la loro introduzione, che risale ormai al 1999, deriva dall’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quantità minima di questo tipo di elettricità da parte di produttori e importatori. ...


REGOLE APPLICATIVE DEL NUOVO CONTO ENERGIA
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.M. n. 28 del 03.03.2011.
ettiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, allfinformazione e alla formazione nonche allfaccesso alla rete elettrica per lfenergia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilita per i biocarburanti e i bioliquidi. Art.2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) áenergia da fonti rinnovabiliâ: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) áenergia aerotermicaâ: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore; c) áenergia geotermicaâ: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; d) áenergia idrotermicaâ: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; e) ábiomassaâ: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; f) áconsumo finale lordo di energiaâ: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricita e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricita e di calore, incluse le perdite di elettricita e di calore con la distribuzione e la trasmissione; g) áteleriscaldamentoâ o áteleraffrescamentoâ: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o piu fonti di produzione verso una pluralita di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; 2 h) ábioliquidiâ: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa; i) ábiocarburantiâ: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa; l) ágaranzia di origineâ: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui allfarticolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; m) áedificio sottoposto a ristrutturazione rilevanteâ: edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; n) áedificio di nuova costruzioneâ: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; o) ábiometanoâ: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale; p) áregime di sostegnoâ: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere lfuso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni dfimposta, i regimi di sostegno allfobbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni; q) ácentrali ibrideâ: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili; Art. 3 (Obiettivi nazionali) 1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e pari a 17 per cento. 2. Nellfambito dellfobiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. 3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dellfarticolo 4 della direttiva 2009/28/CE. 4. Le modalita di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nellfallegato 1. 3 TITOLO II PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI CAPO I AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE Art. 4 (Principi generali) 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui allfarticolo 3, la costruzione e lfesercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione. 2. Lfattivita di cui al comma 1 e regolata, secondo un criterio di proporzionalita: a) dallfautorizzazione unica di cui allfarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dallfarticolo 5 del presente decreto; b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui allfarticolo 6, ovvero c) dalla comunicazione relativa alle attivita in edilizia libera di cui allfarticolo 6, comma 11. 3. Al fine di evitare lfelusione della normativa di tutela dellfambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumita, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene allfindividuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di piu progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nellfambito della valutazione di impatto ambientale. 4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralita di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione. 5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellfambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili. 4 Art. 5 (Autorizzazione Unica) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti allfautorizzazione unica di cui allfarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalita procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonche dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 2. Allfarticolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, lfultimo periodo e sostituito dal seguente: áFatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita sul progetto preliminare, di cui allfarticolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dallfarticolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientaleâ. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellfambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui allfarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dellfautorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino allfemanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui allfarticolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato. 4. Qualora il procedimento di cui allfarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 dellfarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile) 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sullfenergia elettrica, per lfattivita di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dellfarticolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 5 2. Il proprietario dellfimmobile o chi abbia la disponibilita sugli immobili interessati dallfimpianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilita del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta agli strumenti urbanistici adottati, nonche il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dellfarticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5. 3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dellfarticolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o piu delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; e comunque salva la facolta di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, lfattivita di costruzione deve ritenersi assentita. 5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui allfultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dellfarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, lfinteressato puo adire i rimedi di tutela di cui allfarticolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora lfattivita di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, lfamministrazione comunale provvede ad acquisirli dfufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino allfadozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dellfarticolo 14-ter, comma 6-bis, o allfesercizio del potere sostitutivo ai sensi dellfarticolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La realizzazione dellfintervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato e comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 7. La sussistenza del titolo e provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche gli atti di assenso eventualmente necessari. 6 8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformita dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonche ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e lfesercizio dellfimpianto e delle opere connesse sono assoggettate allfautorizzazione unica di cui allfarticolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi le modalita e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita di cui allfarticolo 16, comma 2. Con le medesime modalita di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dellfimpianto. 10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 11. La comunicazione relativa alle attivita in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dellfarticolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Articolo 7 (Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) 1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attivita ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dellfarticolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dellfinizio dei lavori da parte dellfinteressato allfamministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Ai sensi dellfarticolo 6, comma 2, lettera a), e dellfarticolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalita di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 7 a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 3. Allfarticolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: áe termici, senza serbatoio di accumulo esternoâ. 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dellfambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui allfarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui allfarticolo 6. 5. Ai sensi dellfarticolo 6, comma 2, lettera a), e dellfarticolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per lfutilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalita di cui al medesimo articolo 6. 6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 7. Lfinstallazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e considerata estensione dellfimpianto idrico-sanitario gia in opera. Art. 8 (Disposizioni per la promozione dellfutilizzo del biometano) 1. Al fine di favorire lfutilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano. 2. Al fine di incentivare lfutilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilita e rivestono carattere di indifferibilita e di urgenza. Art. 9 (Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica) 8 1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allfarticolo 1: 1) dopo il comma 3, e aggiunto il seguente: g3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui allfarticolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MWh; 2) il comma 4 e sostituito dal seguente: g4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.h; b) allfarticolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 2, e aggiunto il seguente: g2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui allfarticolo 1, comma 3-bis, lfautorita competente e il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellfambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono lfintesa con la regione interessata; allfatto del rilascio del permesso di ricerca, lfautorita competente stabilisce le condizioni e le modalita con le quali e fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.h; 2) il comma 7 e sostituito dal seguente: g7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorita competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole áe delle georisorseâ (BUIG).h; c) allfarticolo 6, dopo il comma 3, e aggiunto il seguente: g3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui allfarticolo 1, comma 3-bis, lfautorita competente e il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellfambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono lfintesa con la Regione interessata.h; d) allfarticolo 8, il comma 2 e sostituito dal seguente: g2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con lfesclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui allfarticolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.h; 9 e) allfarticolo 12, dopo il comma 2, e aggiunto il seguente: g2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche puo essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui allfarticolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sara tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dellfarticolo 16.h; f) allfarticolo 16, dopo il comma 5, e aggiunto il seguente: g5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui allfarticolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impiantoh. CAPO II REGOLAMENTAZIONE TECNICA Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche) 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui allfallegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2. 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dellfambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualita ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione. 3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, lfallegato 2 e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellfambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dellfefficacia del decreto e stabilita tenendo conto dei tempi necessari allfadeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non puo essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, lfaccesso agli incentivi statali e consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dallfallegato 2: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato allfinstallazione degli impianti piu del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita del proponente. 5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. 10 6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1‹ gennaio 2011, a condizione in ogni caso che lfimpianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui allfallegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui allfAllegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui allfallegato 3. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e allfarticolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica unfalterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 3. Lfinosservanza dellfobbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dellfassolvimento degli obblighi di cui allfallegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilita di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. 5. Sono abrogati: a) lfarticolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) lfarticolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. 6. Nei piani di qualita dellfaria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui allfallegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita dellfaria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 11 Art. 12 (Misure di semplificazione) 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricita e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui allfallegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dellfarticolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprieta per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformita con quanto previsto dallfarticolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellfambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui allfarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per lfautorizzazione, la connessione, la costruzione, lfesercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino e effettuato sulla base dei seguenti criteri: a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni; b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie; c) rendere efficiente lfintero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui allfarticolo 3 e, al contempo, contrastando attivita speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi; d) prevedere la possibilita di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dellfeffetto scala; e) coordinare gli oneri previsti dallfarticolo 24, comma 4, lettera b), per lfassegnazione degli incentivi, quelli previsti dallfarticolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai fini dellfautorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dellfarticolo 1-septies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010; f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino allfemanazione di unfapposita normativa regionale; g) definire i casi in cui lfacquisizione del nulla osta minerario, previsto dallfarticolo 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, puo essere sostituito da dichiarazione del progettista circa lfinsussistenza di interferenze con le attivita minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorita di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate; 12 h) definire, con riferimento allfobbligo di rimessa in pristino del sito di cui allfarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalita e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dellfimpianto. Art. 13 (Certificazione energetica degli edifici) 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allfarticolo 1, comma 2, la lettera c) e sostituita dalla seguente: ác) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; â b) allfarticolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: hcon riferimento al comma 4h; c) allfarticolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: á2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita immobiliari e inserita apposita clausola con la quale lfacquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita immobiliari gia dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1- ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita immobiliari, a decorrere dal 1‹ gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nellfattestato di certificazione energetica.â. TITOLO III INFORMAZIONE E FORMAZIONE Art. 14 (Disposizioni in materia di informazione) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dellfevoluzione normativa, in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica, un portale informatico recante: a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalita di accesso; b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricita da fonti energetiche rinnovabili; c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali; 13 d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e lfefficienza energetica; e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per lfinstallazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai sensi dellfarticolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. Il GSE, con le modalita di cui allfarticolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puo stipulare accordi con le autorita locali e regionali per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalita con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attivita di cui allfarticolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti. Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli installatori) 1. La qualifica professionale per lfattivita di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dellfarticolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 2. A decorrere dal 1‹ agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui allfarticolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale e rilasciato nel rispetto delle modalita di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui allfallegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione e effettuato secondo le modalita individuate nellfallegato 4. 3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dellfallegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dellfambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui allfallegato 4 e lfomogeneita a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, lfENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dellfattestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi stipulare accordi con lfENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui allfarticolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita di cui al comma 3. 14 5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita. 6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dellfallegato 4. 7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia. TITOLO IV RETI ENERGETICHE CAPO I RETE ELETTRICA Art. 16 (Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche) 1. La costruzione e lfesercizio delle opere di cui allfarticolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per lfentrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione e rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di cui allfarticolo 4, comma 4, nonche gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente allfinterno del territorio provinciale. 3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dellfarticolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dellfenergia prodotta da impianti gia in esercizio. Art. 17 (Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione) 1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi di cui allfarticolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e allfesercizio degli impianti in corso. 15 2. In una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna S.p.A. individua gli interventi di potenziamento della rete che risultano necessari per assicurare lfimmissione e il ritiro integrale dellfenergia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile gia in esercizio. 3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono includere sistemi di accumulo dellfenergia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili. 4. LfAutorita per lfenergia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dellfefficacia ai fini del ritiro dellfenergia da fonti rinnovabili, della rapidita di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo. 5. Resta fermo quanto previsto dallfarticolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Art. 18 (Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione) 1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unita di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche. 2. LfAutorita per lfenergia elettrica e il gas provvede alla definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri: a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi; b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili; c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacita di aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e allfuniformita del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, controllo e gestione; d) rapidita di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere. 3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dellfamministrazione concedente, rendono pubblico con periodicita annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalita individuate dallfAutorita per lfenergia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione. 16 Art. 19 (Ulteriori compiti dellfAutorita per lfenergia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche) 1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, lfAutorita per lfenergia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui allfarticolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo lfobiettivo di assicurare lfintegrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui allfarticolo 3. 2. Con la medesima periodicita di cui al comma 1, lfAutorita per lfenergia elettrica e il gas effettua unfanalisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo. CAPO II RETE DEL GAS NATURALE Art. 20 (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. 2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema: a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualita, lfodorizzazione e la pressione del gas, necessarie per lfimmissione nella rete del gas naturale; b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine lfallacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovra risultare coerente con criteri di fattibilita tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; e) sottopongono a termini perentori le attivita poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede lfallacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per lfallacciamento, individuando altresi i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; 17 g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per lfallacciamento di nuovi impianti; h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorita per lfenergia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; i) stabiliscono le misure necessarie affinche lfimposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano. Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale) 1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalita di cui allfarticolo 20 e incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita: a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dellfadempimento dellfobbligo di cui allfarticolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti; c) mediante lferogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorita per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dellfambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dallfentrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per lfattuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto allfarticolo 33, comma 5. CAPO III RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO Art. 22 (Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento) 1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5. 18 2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonche di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni verificano la disponibilita di soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili. 3. Al fine di valorizzare le ricadute dellfazione di pianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani energetici regionali, specifici Piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a incrementare lfutilizzo dellfenergia prodotta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma associata, avvalendosi dellfazione di coordinamento esercitata dalle Province. 4. Ef istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c./Sm3, posto a carico dei clienti finali. LfAutorita per lfenergia elettrica e il gas disciplina le modalita di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellfambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalita di gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche le modalita per lfattuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto: a) della disponibilita di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, ovvero nelle diverse subaree o bacini, ove individuati dalla pianificazione regionale o sub-regionale; b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti; c) della disponibilita di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali; d) della fattibilita tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico; e) della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione; f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti. TITOLO V REGIMI DI SOSTEGNO CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 23 (Principi generali) 1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati allfenergia prodotta da fonti rinnovabili e allfefficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dellfefficienza energetica in misura adeguata al 19 raggiungimento degli obiettivi di cui allfarticolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano lfefficacia, lfefficienza, la semplificazione e la stabilita nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo lfarmonizzazione con altri strumenti di analoga finalita e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. 2. Costituiscono ulteriori principi generali dellfintervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualita di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalita agli obiettivi, nonche la flessibilita della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dellfevoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dellfefficienza energetica. 3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorita e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dellfaccertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche ai seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dellfimpianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di societa in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di societa in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa o consorzio. 4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. CAPO II REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI Art. 24 (Meccanismi di incentivazione) 1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate e effettuata con gli strumenti di cui al comma 8. 2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 e incentivata sulla base dei seguenti criteri generali: a) lfincentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; b) il periodo di diritto allfincentivo e pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso; c) lfincentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e puo tener conto del valore economico dellfenergia prodotta; 20 d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dellfimpianto, sulla base di un contratto-tipo definito dallfAutorita per lfenergia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5; e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, lfincentivo e attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilita aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici e superiore per gli impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili lfincentivo tiene conto della tracciabilita e della provenienza della materia prima, nonche dellfesigenza di destinare prioritariamente: i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica allfutilizzo termico; ii. i bioliquidi sostenibili allfutilizzo per i trasporti; iii. il biometano allfimmissione nella rete del gas naturale e allfutilizzo nei trasporti. h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), lfincentivo e finalizzato a promuovere: i. lfuso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attivita agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonche di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera; ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; iii. la realizzazione e lfesercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attivita agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto allfarticolo 23, comma ...


FONTI RINNOVABILI

Una fonte di energia è rinnovabile quando il suo sfruttamento avviene in un tempo confrontabile
con quello necessario per la sua rigenerazione. A differenza dei combustibili fossili e nucleari,
destinati a esaurirsi in un tempo finito, le fonti rinnovabili possono essere considerate virtualmente
inesauribili.

Il Decreto Legislativo n. 387 del 2003 definisce all’art 2 lettera a) le fonti energetiche rinnovabili o
fonti rinnovabili come: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas).

In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) dalla silvicol-
tura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
È importante considerare come le forme di energia sul nostro pianeta hanno origine
dall’irraggiamento solare (ad eccezione dell'energia nucleare).

Dall’energia solare derivano: l’energia idroelettrica, che sfrutta le cadute d’acqua; l’eolica, derivan-
te dal vento dovuto al disuniforme riscaldamento delle masse d’aria; l’energia delle biomasse è
energia solare immagazzinata chimicamente, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana.